Sentenza 545/1989 (ECLI:IT:COST:1989:545)
Massima numero 14869
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
30/11/1989; Decisione del
30/11/1989
Deposito del 14/12/1989; Pubblicazione in G. U. 20/12/1989
Titolo
SENT. 545/89 A. TRASPORTI - SERVIZI DI COLLEGAMENTO CON LE ISOLE - DISPOSIZIONI URGENTI ADOTTATE DAL GOVERNO - IMPUGNAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME STATUTARIE - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - CARENZA DI LEGITTIMAZIONE DELL'ORGANO - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
SENT. 545/89 A. TRASPORTI - SERVIZI DI COLLEGAMENTO CON LE ISOLE - DISPOSIZIONI URGENTI ADOTTATE DAL GOVERNO - IMPUGNAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME STATUTARIE - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - CARENZA DI LEGITTIMAZIONE DELL'ORGANO - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
Testo
Il principio non derogabile dell'unita' della giurisdizione costituzionale, impostosi a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e del conseguente assorbimento delle attribuzioni conferite dallo statuto speciale all'Alta Corte per la Regione siciliana nella competenza generale assegnata dalla stessa Costituzione alla Corte costituzionale, conduce altresi' ad affermare l'avvenuta caducazione dello speciale potere di impugnativa delle leggi e dei regolamenti statali, gia' attribuito al Commissario dello Stato per la Regione siciliana (artt. 27 e 30 statuto), stante il nesso indissolubile tra tale potere e lo speciale sistema di giustizia costituzionale incentrato sulle competenze dell'Alta Corte per la Regione siciliana. Pertanto e' inammissibile il ricorso proposto (per la prima volta) dal predetto Commissario avverso disposizioni di una legge statale, per carenza di legittimazione dello stesso organo al promovimento di giudizi di costituzionalita' nei confronti degli atti emanati dallo Stato. (punto 2 diritto). - cfr. S. nn. 38/1957 e 6/1970
Il principio non derogabile dell'unita' della giurisdizione costituzionale, impostosi a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e del conseguente assorbimento delle attribuzioni conferite dallo statuto speciale all'Alta Corte per la Regione siciliana nella competenza generale assegnata dalla stessa Costituzione alla Corte costituzionale, conduce altresi' ad affermare l'avvenuta caducazione dello speciale potere di impugnativa delle leggi e dei regolamenti statali, gia' attribuito al Commissario dello Stato per la Regione siciliana (artt. 27 e 30 statuto), stante il nesso indissolubile tra tale potere e lo speciale sistema di giustizia costituzionale incentrato sulle competenze dell'Alta Corte per la Regione siciliana. Pertanto e' inammissibile il ricorso proposto (per la prima volta) dal predetto Commissario avverso disposizioni di una legge statale, per carenza di legittimazione dello stesso organo al promovimento di giudizi di costituzionalita' nei confronti degli atti emanati dallo Stato. (punto 2 diritto). - cfr. S. nn. 38/1957 e 6/1970
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 27
statuto regione Sicilia
art. 30
Altri parametri e norme interposte