Sentenza 545/1989 (ECLI:IT:COST:1989:545)
Massima numero 14875
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
30/11/1989; Decisione del
30/11/1989
Deposito del 14/12/1989; Pubblicazione in G. U. 20/12/1989
Titolo
SENT. 545/89 B. TRASPORTI - SERVIZI DI COLLEGAMENTO CON LE ISOLE - AUMENTI DELLE TARIFFE DISPOSTI CON DECRETO LEGGE - SEDUTA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN CUI L'ATTO FU DELIBERATO - OMESSA CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA INTERESSATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 545/89 B. TRASPORTI - SERVIZI DI COLLEGAMENTO CON LE ISOLE - AUMENTI DELLE TARIFFE DISPOSTI CON DECRETO LEGGE - SEDUTA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN CUI L'ATTO FU DELIBERATO - OMESSA CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA INTERESSATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Posto che la partecipazione del Presidente regionale (o provinciale) alle sedute del Consiglio dei Ministri, allorquando si debbano adottare provvedimenti che incidano su interessi regionali (o provinciali), si puo' giustificare solo in presenza di interessi che si distaccano da quelli generali come propri e peculiari di singole Regioni ed in relazione alla possibilita' di una rilevante e diretta interferenza dell'indirizzo politico statale nell'indirizzo politico della Regione interessata, non puo' dirsi che nel decreto legge n. 77 del 1989 siano presenti caratteristiche tali da richiedere l' intervento del Presidente della Regione siciliana alla seduta del Consiglio dei Ministri in cui il decreto in questione venne adottato. La disciplina in esso contenuta, infatti, oltre a riferirsi indistintamente a tutte le isole comprese nel territorio nazionale, si e' ispirata ad un interesse unitario dello Stato, collegato ad una manovra generale di finanza pubblica ed e' venuta a incidere su aspetti meno rilevanti per l'indirizzo politico regionale, mentre la determinazione delle scelte di maggior rilievo per l'economia regionale e' stata rinviata ad un successivo provvedimento del Ministro della Marina mercantile. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, sesto comma, del D.L. 4.3.1989 n. 77, convertito nella legge 5.5.1989, n. 160). (punto 3 diritto). - cfr. S. nn. 544/1989 e 4/1966; 1/1968; 34 e 166/1976; 627/1988.
Posto che la partecipazione del Presidente regionale (o provinciale) alle sedute del Consiglio dei Ministri, allorquando si debbano adottare provvedimenti che incidano su interessi regionali (o provinciali), si puo' giustificare solo in presenza di interessi che si distaccano da quelli generali come propri e peculiari di singole Regioni ed in relazione alla possibilita' di una rilevante e diretta interferenza dell'indirizzo politico statale nell'indirizzo politico della Regione interessata, non puo' dirsi che nel decreto legge n. 77 del 1989 siano presenti caratteristiche tali da richiedere l' intervento del Presidente della Regione siciliana alla seduta del Consiglio dei Ministri in cui il decreto in questione venne adottato. La disciplina in esso contenuta, infatti, oltre a riferirsi indistintamente a tutte le isole comprese nel territorio nazionale, si e' ispirata ad un interesse unitario dello Stato, collegato ad una manovra generale di finanza pubblica ed e' venuta a incidere su aspetti meno rilevanti per l'indirizzo politico regionale, mentre la determinazione delle scelte di maggior rilievo per l'economia regionale e' stata rinviata ad un successivo provvedimento del Ministro della Marina mercantile. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, sesto comma, del D.L. 4.3.1989 n. 77, convertito nella legge 5.5.1989, n. 160). (punto 3 diritto). - cfr. S. nn. 544/1989 e 4/1966; 1/1968; 34 e 166/1976; 627/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 21
co. 3
Altri parametri e norme interposte