Sentenza 117/2021 (ECLI:IT:COST:2021:117)
Massima numero 43897
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  12/05/2021;  Decisione del  12/05/2021
Deposito del 07/06/2021; Pubblicazione in G. U. 09/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  43898  43899  43900  43901


Titolo
Reati e pene - Dosimetria delle pene - Spettanza al legislatore in forza del principio di legalità - Possibilità per la Corte costituzionale di emendare scelte sanzionatorie arbitrarie o manifestamente sproporzionate - Condizioni.

Testo

Le valutazioni discrezionali di dosimetria penale competono in esclusiva al legislatore, chiamato dalla riserva di legge ex art. 25 Cost. a stabilire il grado di reazione dell'ordinamento al cospetto della lesione di un determinato bene giuridico: il sindacato di legittimità costituzionale al metro degli artt. 3 e 27 Cost. può quindi esercitarsi unicamente su scelte sanzionatorie arbitrarie o manifestamente sproporzionate, tali da evidenziare un uso distorto della discrezionalità legislativa. (Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2019, n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 179 del 2017 e n. 236 del 2016).

L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'entità della pena edittale è subordinata all'indicazione da parte del giudice a quo di previsioni sanzionatorie già rinvenibili nell'ordinamento, le quali, trasposte all'interno della norma censurata, garantiscano coerenza alla logica perseguita dal legislatore, una volta emendata dai vizi di illegittimità costituzionale addotti e riscontrati. (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2019 e n. 233 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte