Reati e pene - Dosimetria delle pene - Spettanza al legislatore in forza del principio di legalità - Possibilità per la Corte costituzionale di emendare scelte sanzionatorie arbitrarie o manifestamente sproporzionate - Condizioni.
Le valutazioni discrezionali di dosimetria penale competono in esclusiva al legislatore, chiamato dalla riserva di legge ex art. 25 Cost. a stabilire il grado di reazione dell'ordinamento al cospetto della lesione di un determinato bene giuridico: il sindacato di legittimità costituzionale al metro degli artt. 3 e 27 Cost. può quindi esercitarsi unicamente su scelte sanzionatorie arbitrarie o manifestamente sproporzionate, tali da evidenziare un uso distorto della discrezionalità legislativa. (Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2019, n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 179 del 2017 e n. 236 del 2016).
L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'entità della pena edittale è subordinata all'indicazione da parte del giudice a quo di previsioni sanzionatorie già rinvenibili nell'ordinamento, le quali, trasposte all'interno della norma censurata, garantiscano coerenza alla logica perseguita dal legislatore, una volta emendata dai vizi di illegittimità costituzionale addotti e riscontrati. (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2019 e n. 233 del 2018).