Sentenza 545/1989 (ECLI:IT:COST:1989:545)
Massima numero 14881
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
30/11/1989; Decisione del
30/11/1989
Deposito del 14/12/1989; Pubblicazione in G. U. 20/12/1989
Titolo
SENT. 545/89 D. TRASPORTI - SERVIZI DI COLLEGAMENTO CON LE ISOLE - TARIFFE - RIDUZIONI PER I RESIDENTI NELLE ISOLE E PER LE MERCI - POTERE ATTRIBUITO AL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE - OMESSA PREVISIONE ESPRESSA DELLA RICHIESTA DI PARERE ALLA REGIONE INTERESSATA - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
SENT. 545/89 D. TRASPORTI - SERVIZI DI COLLEGAMENTO CON LE ISOLE - TARIFFE - RIDUZIONI PER I RESIDENTI NELLE ISOLE E PER LE MERCI - POTERE ATTRIBUITO AL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE - OMESSA PREVISIONE ESPRESSA DELLA RICHIESTA DI PARERE ALLA REGIONE INTERESSATA - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
Testo
Il fatto che l'art. 9, sesto comma, del D.L. n. 77 del 1989, nel conferire il potere di riduzione tariffaria al Ministro della Marina mercantile non richiami la necessita' del preventivo parere regionale per quei trasporti che vengono direttamente a interessare la Sicilia, non puo' esprimere una volonta' di esclusione nei confronti di tale adempimento, dal momento che la disciplina posta dalla norma statale non pretende regolare l'intero procedimento e va, in ogni caso, integrata con le previsioni di rango superiore, espresse nello Statuto speciale (art. 22) e nelle relative norme di attuazione (art. 8 d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113), che tale parere richiedono. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, sesto comma, seconda parte, del D.L. 4.3.1989 n.77). (punto 4 diritto). - cfr. S. nn. 544/1989 e 625/1988.
Il fatto che l'art. 9, sesto comma, del D.L. n. 77 del 1989, nel conferire il potere di riduzione tariffaria al Ministro della Marina mercantile non richiami la necessita' del preventivo parere regionale per quei trasporti che vengono direttamente a interessare la Sicilia, non puo' esprimere una volonta' di esclusione nei confronti di tale adempimento, dal momento che la disciplina posta dalla norma statale non pretende regolare l'intero procedimento e va, in ogni caso, integrata con le previsioni di rango superiore, espresse nello Statuto speciale (art. 22) e nelle relative norme di attuazione (art. 8 d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113), che tale parere richiedono. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, sesto comma, seconda parte, del D.L. 4.3.1989 n.77). (punto 4 diritto). - cfr. S. nn. 544/1989 e 625/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 22
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 17/12/1953
n. 1113
art. 8