Sentenza 546/1989 (ECLI:IT:COST:1989:546)
Massima numero 14887
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  30/11/1989;  Decisione del  30/11/1989
Deposito del 14/12/1989; Pubblicazione in G. U. 20/12/1989
Massime associate alla pronuncia:  14884


Titolo
SENT. 546/89 B. CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO 1990 - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI - PROCEDURE SPECIALI DI ESECUZIONE - ASSERITA LESIONE DELLE COMPETENZE ATTRIBUITE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO IN MATERIA DI URBANISTICA, TUTELA DEL PAESAGGIO E SPORTIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI INTERESSE A RICORRERE.

Testo
Per difetto di interesse a ricorrere sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, quarto e quinto comma, 2, secondo e terzo comma, del D.L. 1^ aprile 1989 n. 121 (convertito nella legge 29 maggio 1989, n. 205) sollevate dalla Provincia di Bolzano: non avendo, infatti, la ricorrente centri urbani destinati ad ospitare le manifestazioni sportive dei campionati di calcio del 1990, non potrebbero ad essa applicarsi le procedure speciali per le opere pubbliche, che sono direttamente connesse allo svolgimento delle stesse manifestazioni secondo le previsioni del decreto legge impugnato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 14  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  22/03/1974  n. 381  art. 20