Sentenza 547/1989 (ECLI:IT:COST:1989:547)
Massima numero 15390
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
30/11/1989; Decisione del
30/11/1989
Deposito del 14/12/1989; Pubblicazione in G. U. 20/12/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 547/89. REGIONE VALLE D'AOSTA - COMPETENZA INTEGRATIVA E DI ATTUAZIONE - INDUSTRIA E COMMERCIO - IMPRESE OPERANTI NEL TERRITORIO REGIONALE, ADERENTI AL CONSORZIO GARANZIA FIDI - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E GESTIONALE - ABBATTIMENTO DEL TASSO D'INTERESSE PRATICATO DAL CONSORZIO - INTERVENTO FINANZIARIO REGIONALE - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI AL CREDITO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 547/89. REGIONE VALLE D'AOSTA - COMPETENZA INTEGRATIVA E DI ATTUAZIONE - INDUSTRIA E COMMERCIO - IMPRESE OPERANTI NEL TERRITORIO REGIONALE, ADERENTI AL CONSORZIO GARANZIA FIDI - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E GESTIONALE - ABBATTIMENTO DEL TASSO D'INTERESSE PRATICATO DAL CONSORZIO - INTERVENTO FINANZIARIO REGIONALE - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI AL CREDITO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le agevolazioni disposte, con legge, dalla Regione Valle d'Aosta, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese operanti sul suo territorio non contrastano con il principio della legislazione statale in materia, che si pone - ex art. 117 Cost. - come limite tanto alla potesta' normativa delle regioni a statuto comune quanto alle competenze di integrazione e di attuazione (della legislazione statale) spettanti alla stessa Regione; invero le agevolazioni, in quanto previste per il "consolidamento" delle imprese e per un periodo di tempo limitato (un anno), rientrano nelle ipotesi di deroga giustificata allo stesso principio. Ne', d'altro canto, la legge regionale puo' essere censurata - per contrasto con altro principio ricavabile dalla legislazione statale - per aver omesso di determinare il tasso minimo a carico del beneficiario, in quanto il silenzio della norma regionale non pregiudica l'esercizio della competenza statale e la sua vincolativita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, legge Regione Valle d'Aosta riapprovata il 7 giugno 1989). - v. S.nn. 441 e 735 del 1988; n. 80 del 1989.
Le agevolazioni disposte, con legge, dalla Regione Valle d'Aosta, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese operanti sul suo territorio non contrastano con il principio della legislazione statale in materia, che si pone - ex art. 117 Cost. - come limite tanto alla potesta' normativa delle regioni a statuto comune quanto alle competenze di integrazione e di attuazione (della legislazione statale) spettanti alla stessa Regione; invero le agevolazioni, in quanto previste per il "consolidamento" delle imprese e per un periodo di tempo limitato (un anno), rientrano nelle ipotesi di deroga giustificata allo stesso principio. Ne', d'altro canto, la legge regionale puo' essere censurata - per contrasto con altro principio ricavabile dalla legislazione statale - per aver omesso di determinare il tasso minimo a carico del beneficiario, in quanto il silenzio della norma regionale non pregiudica l'esercizio della competenza statale e la sua vincolativita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, legge Regione Valle d'Aosta riapprovata il 7 giugno 1989). - v. S.nn. 441 e 735 del 1988; n. 80 del 1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 22/02/1982
n. 182
art. 70