Sentenza 117/2021 (ECLI:IT:COST:2021:117)
Massima numero 43898
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  12/05/2021;  Decisione del  12/05/2021
Deposito del 07/06/2021; Pubblicazione in G. U. 09/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  43897  43899  43900  43901


Titolo
Reati e pene - Furto in abitazione - Trattamento sanzionatorio - Minimo edittale - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di proporzionalità e di ragionevolezza, nonché della finalità rieducativa della pena - Mancata indicazione di previsioni sanzionatorie già rinvenibili nell'ordinamento ed eterogeneità dei tertia comparationis - Inammissibilità della questione - Invito al legislatore a considerare la pressione punitiva già raggiunta in relazione ai delitti contro il patrimonio.

Testo
È dichiarata inammissibile, per mancata indicazione di previsioni sanzionatorie già rinvenibili nell'ordinamento ed eterogeneità dei tertia comparationis, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 624-bis, primo e terzo comma, cod. pen. Nel denunciare l'eccessività del minimo edittale di pena detentiva del furto in abitazione rispetto ad altri reati contro il patrimonio, il giudice a quo non indica una grandezza preesistente, che possa essere trasposta "per linee interne" nella disposizione censurata, finendo così per chiedere alla Corte non di rettificare una deviazione delle scelte legislative, bensì di sostituirsi ad esse; inoltre, nessuno dei tertia comparationis esprime un'offensività omogenea a quella del delitto in esame, caratterizzata dalla lesione dell'inviolabilità del domicilio assicurata dall'art. 14 Cost. Come già evidenziato nella sentenza n. 190 del 2020, tuttavia, l'incremento dei valori edittali dei reati contro il patrimonio - e fra questi del furto in abitazione - segnala una pressione punitiva ormai estremamente rilevante e richiede perciò una attenta considerazione da parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e comparativa, dei beni giuridici tutelati dal diritto penale e del livello di protezione loro assicurato. (Precedente citato: sentenza n. 190 del 2020).

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 624  co. 1

codice penale    n.   art. 624  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte