Sentenza 556/1989 (ECLI:IT:COST:1989:556)
Massima numero 14832
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
12/12/1989; Decisione del
12/12/1989
Deposito del 20/12/1989; Pubblicazione in G. U. 27/12/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 556/1989. REATI MILITARI - 'STATUS' DI MILITARE - CESSAZIONE AGLI EFFETTI DELLA LEGGE PENALE MILITARE - DECORRENZA DALLA CONSEGNA DEL FOGLIO DI CONGEDO ASSOLUTO, ANZICHE' DAL REALE CONGEDAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ' IN PARTE QUA'.
SENT. 556/1989. REATI MILITARI - 'STATUS' DI MILITARE - CESSAZIONE AGLI EFFETTI DELLA LEGGE PENALE MILITARE - DECORRENZA DALLA CONSEGNA DEL FOGLIO DI CONGEDO ASSOLUTO, ANZICHE' DAL REALE CONGEDAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ' IN PARTE QUA'.
Testo
Posto che, ai fini amministrativi, lo 'status' di militare cessa nel momento del congedo reale, non e' ragionevole che, ai piu' gravosi effetti della legge penale militare, la cessazione stessa dipenda dalla consegna formale del provvedimento di congedo, e, dunque, che possa subire ritardi per effetto di eventi "burocratici" successivi al venir meno del rapporto di "attuale soggezione" alla speciale potesta' dell'amministrazione militare. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbite le ulteriori censure prospettate) - l'art. 8, n. 2, cod.pen.mil.pace, nella parte in cui prevede che, agli effetti della legge penale militare, i sottufficiali ed i militari di truppa cessano di appartenere alle Forze Armate dello Stato dal momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto, anziche' dal momento del loro effettivo congedamento. - v. S.n. 112/1986.
Posto che, ai fini amministrativi, lo 'status' di militare cessa nel momento del congedo reale, non e' ragionevole che, ai piu' gravosi effetti della legge penale militare, la cessazione stessa dipenda dalla consegna formale del provvedimento di congedo, e, dunque, che possa subire ritardi per effetto di eventi "burocratici" successivi al venir meno del rapporto di "attuale soggezione" alla speciale potesta' dell'amministrazione militare. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbite le ulteriori censure prospettate) - l'art. 8, n. 2, cod.pen.mil.pace, nella parte in cui prevede che, agli effetti della legge penale militare, i sottufficiali ed i militari di truppa cessano di appartenere alle Forze Armate dello Stato dal momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto, anziche' dal momento del loro effettivo congedamento. - v. S.n. 112/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte