Sentenza 558/1989 (ECLI:IT:COST:1989:558)
Massima numero 14851
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  12/12/1989;  Decisione del  12/12/1989
Deposito del 20/12/1989; Pubblicazione in G. U. 27/12/1989
Massime associate alla pronuncia:  14857


Titolo
SENT. 558/89 A. REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - REVOCAZIONE PER ERRORE DI FATTO - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ORDINANZA DI CONVALIDA DI SFRATTO O LICENZA PER FINITA LOCAZIONE EMESSA IN ASSENZA O PER MANCATA OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Attesa l'efficacia di cosa giudicata sostanziale della convalida di sfratto o di licenza per finita locazione, risulta all'evidenza irrazionale e compulsivo dei diritti delle parti escludere, nei confronti di detti provvedimenti, la possibilita' di emendare lo sbaglio determinato da erronea percezione dei documenti versati in causa. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 395, prima parte e numero 4, cod.proc.civ., nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita locazione emessi in assenza o per mancata opposizione dell'intimato. - sulla convalida di sfratto o di licenza per finita locazione, S.nn. 237/1985, 167/1984, 185/1980, 171/1974, 94/1973, 89/1972; sulla revocazione per errore di fatto, S.n. 17/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte