Reati e pene - Furto in abitazione - Ipotesi attenuata per i casi di "lieve entità" - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di proporzionalità e di ragionevolezza, nonché della finalità rieducativa della pena - Genericità e oscurità del petitum - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per genericità e oscurità del petitum, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 624-bis cod. pen., in quanto non prevede, per il reato di furto in abitazione, una ipotesi attenuata per i casi di "lieve entità". Il giudice a quo non chiarisce se l'omissione denunciata riguardi la previsione di una specifica circostanza attenuante oppure di un'autonoma fattispecie incriminatrice, né specifica l'oggetto della "lieve entità" cui intende riferirsi, che non può esaurirsi nella speciale tenuità del danno patrimoniale, già prevista come attenuante comune. La disposizione censurata descrive, d'altra parte, in termini piuttosto definiti la fattispecie in esame e il giudice a quo non evidenzia specifiche ragioni che rendano costituzionalmente necessaria l'introduzione al suo interno di una ipotesi attenuata, non senza considerare che il profilo personalistico del bene giuridico complesso protetto dalla norma, diversamente da quello patrimoniale, è insuscettibile di una graduazione quantitativa, atteso che il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso "lieve" nell'abitazione altrui.
La tecnica legislativa, consistente nel "ritagliare" fattispecie di minore gravità in funzione di un riequilibrio complessivo della disciplina penale, si addice essenzialmente alle ipotesi nelle quali il reato-base ha una formulazione molto ampia, come lo "spaccio" di stupefacenti, la ricettazione, la bancarotta o la violenza sessuale. Se impiegare o meno la tecnica del "ritaglio" è quindi una scelta massimamente discrezionale del legislatore, poiché attiene alla costruzione della fattispecie-base, secondo criteri di maggiore o minore latitudine. (Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2019 e n. 106 del 2014).