Sentenza 558/1989 (ECLI:IT:COST:1989:558)
Massima numero 14857
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
12/12/1989; Decisione del
12/12/1989
Deposito del 20/12/1989; Pubblicazione in G. U. 27/12/1989
Massime associate alla pronuncia:
14851
Titolo
SENT. 558/89 B. REVOCAZIONE (GIUDIZIO PER) - REVOCAZIONE PER ERRORE DI FATTO - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ORDINANZA DI CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITA' - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 558/89 B. REVOCAZIONE (GIUDIZIO PER) - REVOCAZIONE PER ERRORE DI FATTO - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ORDINANZA DI CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITA' - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.
Testo
In conseguenza della precedente dichiarazione di incostituzionalita' relativa al caso, del tutto assimilabile, di convalida di sfratto emessa in assenza o per mancata opposizione dell'intimato, va dichiarato costituzionalmente illegittimo - ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953 n. 87 - l'art. 395, prima parte e numero 4, cod.proc.civ., la' dove non prevede la revocazione per errore di fatto per i provvedimenti di convalida di sfratto per morosita' resi sui medesimi presupposti. - v. massima precedente.
In conseguenza della precedente dichiarazione di incostituzionalita' relativa al caso, del tutto assimilabile, di convalida di sfratto emessa in assenza o per mancata opposizione dell'intimato, va dichiarato costituzionalmente illegittimo - ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953 n. 87 - l'art. 395, prima parte e numero 4, cod.proc.civ., la' dove non prevede la revocazione per errore di fatto per i provvedimenti di convalida di sfratto per morosita' resi sui medesimi presupposti. - v. massima precedente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27