Sentenza 559/1989 (ECLI:IT:COST:1989:559)
Massima numero 14858
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
12/12/1989; Decisione del
12/12/1989
Deposito del 20/12/1989; Pubblicazione in G. U. 27/12/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 559/89. REGIONE PIEMONTE - EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - ABBANDONO DELL'ALLOGGIO DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO - SUCCESSIONE NELLA ASSEGNAZIONE E NELLA CONVENZIONE - DIRITTO DEL CONVIVENTE 'MORE UXORIO' AFFIDATARIO DEI FIGLI - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 559/89. REGIONE PIEMONTE - EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - ABBANDONO DELL'ALLOGGIO DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO - SUCCESSIONE NELLA ASSEGNAZIONE E NELLA CONVENZIONE - DIRITTO DEL CONVIVENTE 'MORE UXORIO' AFFIDATARIO DEI FIGLI - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Contrasta con il principio di ragionevolezza - e viola altresi' il diritto sociale all'abitazione, collocabile fra quelli inviolabili dell'uomo - la normativa regionale che, dopo aver stabilito, ai fini dell'accesso ai concorsi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale, l'appartenenza del convivente 'more uxorio' e della prole naturale al nucleo familiare dell'assegnatario, esclude tuttavia il diritto del medesimo convivente affidatario dei figli a succedere nella posizione dell'assegnatario se questi - per il venir meno dell' 'affectio' - abbandoni l'alloggio. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. - l'art. 18, commi primo e secondo, della legge reg. Piemonte 10 dicembre 1984 n. 64, nella parte in cui non prevede la cessazione della stabile convivenza come causa di successione nella assegnazione ovvero come presupposto della voltura della convenzione a favore del convivente affidatario della prole. - sul diritto all'abitazione, S.nn. 217 e 404/1988, 49/1987; sul congiuge affidatario della prole, S.n. 454/1989; sulla ipotesi (diversa) di successione nella locazione, S.n. 404/1988.
Contrasta con il principio di ragionevolezza - e viola altresi' il diritto sociale all'abitazione, collocabile fra quelli inviolabili dell'uomo - la normativa regionale che, dopo aver stabilito, ai fini dell'accesso ai concorsi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale, l'appartenenza del convivente 'more uxorio' e della prole naturale al nucleo familiare dell'assegnatario, esclude tuttavia il diritto del medesimo convivente affidatario dei figli a succedere nella posizione dell'assegnatario se questi - per il venir meno dell' 'affectio' - abbandoni l'alloggio. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. - l'art. 18, commi primo e secondo, della legge reg. Piemonte 10 dicembre 1984 n. 64, nella parte in cui non prevede la cessazione della stabile convivenza come causa di successione nella assegnazione ovvero come presupposto della voltura della convenzione a favore del convivente affidatario della prole. - sul diritto all'abitazione, S.nn. 217 e 404/1988, 49/1987; sul congiuge affidatario della prole, S.n. 454/1989; sulla ipotesi (diversa) di successione nella locazione, S.n. 404/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte