Sentenza 560/1989 (ECLI:IT:COST:1989:560)
Massima numero 14833
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
12/12/1989; Decisione del
12/12/1989
Deposito del 20/12/1989; Pubblicazione in G. U. 27/12/1989
Massime associate alla pronuncia:
14834
Titolo
SENT. 560/89 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - NOMINA - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI PROCEDERVI 'EX OFFICIO' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 560/89 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - NOMINA - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI PROCEDERVI 'EX OFFICIO' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Spetta al legislatore stabilire, per ciascun tipo di processo, i mezzi di prova esperibili e le modalita' per la loro assunzione, purche' vengano rispettate l'essenza e la funzione propria del processo, e non contrasta con tali principi la norma che subordina all'impulso di parte la nomina di un consulente tecnico d'ufficio nel processo tributario, in quanto l'apporto degli organi tecnici statali - della cui collaborazione il giudice puo' avvalersi - assicura la necessaria perizia e imparzialita'. Ne' costituisce ostacolo ingiustificato al diritto di difesa - dipendendo bensi' dal regime delle spese, comune ad entrambe le parti del processo tributario - il fatto che, richiedendo la nomina del consulente tecnico, la parte finisca col sopportare il relativo onere economico. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di incostituzionalita' dell'art. 35, comma terzo, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636). - S.n. 251/1989.
Spetta al legislatore stabilire, per ciascun tipo di processo, i mezzi di prova esperibili e le modalita' per la loro assunzione, purche' vengano rispettate l'essenza e la funzione propria del processo, e non contrasta con tali principi la norma che subordina all'impulso di parte la nomina di un consulente tecnico d'ufficio nel processo tributario, in quanto l'apporto degli organi tecnici statali - della cui collaborazione il giudice puo' avvalersi - assicura la necessaria perizia e imparzialita'. Ne' costituisce ostacolo ingiustificato al diritto di difesa - dipendendo bensi' dal regime delle spese, comune ad entrambe le parti del processo tributario - il fatto che, richiedendo la nomina del consulente tecnico, la parte finisca col sopportare il relativo onere economico. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di incostituzionalita' dell'art. 35, comma terzo, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636). - S.n. 251/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte