Sentenza 560/1989 (ECLI:IT:COST:1989:560)
Massima numero 14834
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  12/12/1989;  Decisione del  12/12/1989
Deposito del 20/12/1989; Pubblicazione in G. U. 27/12/1989
Massime associate alla pronuncia:  14833


Titolo
SENT. 560/89 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONSULENTE TECNICO DI PARTE - NOMINA - POSSIBILITA' NEL CASO IN CUI VENGA AMMESSA LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO - OMESSA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' affatto incompatibile con la disciplina del processo tributario che, ove sia ammessa consulenza tecnica su richiesta di una delle parti, entrambe possano richiedere di affiancare al consulente di ufficio quello di parte, per meglio esplicare la propria difesa tecnica. (Non fondatezza della questione di incostituzionalita' dell'art. 35, comma quarto, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevata - in riferimento all'art. 24 Cost. - assumendo l'impossibilita' di nomina del consulente di parte nel processo tributario).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte