Sentenza 561/1989 (ECLI:IT:COST:1989:561)
Massima numero 15408
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  12/12/1989;  Decisione del  12/12/1989
Deposito del 20/12/1989; Pubblicazione in G. U. 27/12/1989
Massime associate alla pronuncia:  15409  15411  15418


Titolo
SENT. 561/89 A. LEGGE REGIONALE - ABROGAZIONE PER CONTRASTO CON LEGGE STATALE DI PRINCIPIO - FATTISPECIE DI INSUSSISTENZA.

Testo
Allorquando una legge regionale sia impugnata per contrasto con i principi desumibili da una normativa statale preesistente, la questione va risolta in sede di giudizio di legittimita' costituzionale, poiche' non e' configurabile, in tal caso, l'abrogazione della legge regionale, abrogazione prevista - ai sensi dell'art. 10 legge n. 62 del 1953 - soltanto in ipotesi di modificazione sopravvenuta della legislazione statale di principio. (Nella specie e' stata respinta l'eccezione di inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della legge Regione Marche riapprovata il 18 luglio 1989 ed impugnata per contrarieta' ai principi fondamentali stabiliti con il d.l 4-3-1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160). (punto 2 diritto).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  04/03/1989  n. 77  art. 0  

legge  05/05/1989  n. 160  art. 0