Sentenza 561/1989 (ECLI:IT:COST:1989:561)
Massima numero 15409
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  12/12/1989;  Decisione del  12/12/1989
Deposito del 20/12/1989; Pubblicazione in G. U. 27/12/1989
Massime associate alla pronuncia:  15408  15411  15418


Titolo
SENT. 561/89 B. REGIONE UMBRIA - LEGGE IN MATERIA DI TRASPORTI DI INTERESSE REGIONALE - RINVIO GOVERNATIVO PER RIESAME - RIAPPROVAZIONE - NOVITA' DEL TESTO DI LEGGE RIAPPROVATO - ESCLUSIONE.

Testo
La legge della Regione Umbria riapprovata il 24 luglio 1989 non e' configurabile come legge "nuova", in quanto il Consiglio regionale in sede di riapprovazione, ha modificato soltanto la norma incisa dal rinvio governativo e non altre norme diverse da questa; pertanto - conformemente all'indirizzo della giurisprudenza costituzionale in argomento - il Governo ha esattamente proceduto ad impugnare, e non gia' a rinviare nuovamente, la predetta legge regionale. (punto 2 diritto). - cfr. Sent. nn. 158 del 1988 e 79 del 1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127

Altri parametri e norme interposte