Sentenza 561/1989 (ECLI:IT:COST:1989:561)
Massima numero 15411
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
12/12/1989; Decisione del
12/12/1989
Deposito del 20/12/1989; Pubblicazione in G. U. 27/12/1989
Titolo
SENT. 561/89 C. LEGGI REGIONALI - IMPUGNAZIONE IN VIA PRINCIPALE - MOTIVI - NECESSARIA CORRISPONDENZA CON I MOTIVI DEL RINVIO - FATTISPECIE DI SUSSISTENZA - AMMISSIBILITA' DEI RICORSI.
SENT. 561/89 C. LEGGI REGIONALI - IMPUGNAZIONE IN VIA PRINCIPALE - MOTIVI - NECESSARIA CORRISPONDENZA CON I MOTIVI DEL RINVIO - FATTISPECIE DI SUSSISTENZA - AMMISSIBILITA' DEI RICORSI.
Testo
Nei ricorsi proposti in via principale avverso le leggi delle Regioni Marche e Umbria (riapprovate il 18 e il 24 luglio 1989) non si ravvisa la mancata corrispondenza tra motivi del rinvio e motivi dell'impugnazione, sia perche', in un caso, il riferimento nel ricorso alla legge statale e' solo argomento per sostenere l'incostituzionalita' della normativa regionale impugnata e non costituisce autonomo motivo di impugnazione, sia perche' dai motivi di rinvio di entrambe le leggi appar chiaro l'intento di dedurre la violazione di principi della legislazione statale diretti al contenimento della spesa pubblica. (punto 2 diritto)
Nei ricorsi proposti in via principale avverso le leggi delle Regioni Marche e Umbria (riapprovate il 18 e il 24 luglio 1989) non si ravvisa la mancata corrispondenza tra motivi del rinvio e motivi dell'impugnazione, sia perche', in un caso, il riferimento nel ricorso alla legge statale e' solo argomento per sostenere l'incostituzionalita' della normativa regionale impugnata e non costituisce autonomo motivo di impugnazione, sia perche' dai motivi di rinvio di entrambe le leggi appar chiaro l'intento di dedurre la violazione di principi della legislazione statale diretti al contenimento della spesa pubblica. (punto 2 diritto)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte