Sentenza 561/1989 (ECLI:IT:COST:1989:561)
Massima numero 15418
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
12/12/1989; Decisione del
12/12/1989
Deposito del 20/12/1989; Pubblicazione in G. U. 27/12/1989
Titolo
SENT. 561/89 D. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - CONTRIBUTI DI ESERCIZIO - DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE - REGIONE MARCHE ED UMBRIA - DISCIPLINA REGIONALE - ASSERITA CONTRARIETA' AI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE SOPRAVVENUTA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 561/89 D. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - CONTRIBUTI DI ESERCIZIO - DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE - REGIONE MARCHE ED UMBRIA - DISCIPLINA REGIONALE - ASSERITA CONTRARIETA' AI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE SOPRAVVENUTA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disciplina in materia di contributi ai trasporti pubblici locali, adottata dalle Regioni Marche ed Umbria, non contrasta con la legislazione statale, sopravvenuta alla legge-quadro n. 151 del 1981, risultante dal decreto legge n. 77 del 1989, in quanto - indipendentemente dalla attuale operativita' del principio desumibile dal predetto decreto legge - la finalita' in esso enunciata, del risanamento dei bilanci delle aziende di trasporto locali, certamente non e' compromessa dalle discipline regionali impugnate, le quali, anzi, sono dirette a realizzare o riduzione dei costi o economie per le aziende in questione. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Marche riapprovata il 18 luglio 1989 e dell'art. 2 della legge della Regione Umbria riapprovata il 24 luglio 1989). (punti 3-5 diritto).
La disciplina in materia di contributi ai trasporti pubblici locali, adottata dalle Regioni Marche ed Umbria, non contrasta con la legislazione statale, sopravvenuta alla legge-quadro n. 151 del 1981, risultante dal decreto legge n. 77 del 1989, in quanto - indipendentemente dalla attuale operativita' del principio desumibile dal predetto decreto legge - la finalita' in esso enunciata, del risanamento dei bilanci delle aziende di trasporto locali, certamente non e' compromessa dalle discipline regionali impugnate, le quali, anzi, sono dirette a realizzare o riduzione dei costi o economie per le aziende in questione. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Marche riapprovata il 18 luglio 1989 e dell'art. 2 della legge della Regione Umbria riapprovata il 24 luglio 1989). (punti 3-5 diritto).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte