Sentenza 562/1989 (ECLI:IT:COST:1989:562)
Massima numero 14907
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
12/12/1989; Decisione del
12/12/1989
Deposito del 20/12/1989; Pubblicazione in G. U. 27/12/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 562/89. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE - RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ESCLUSIONE DEL BENEFICIO PER I CONDUTTORI DI IMMOBILI DESTINATI A PARTICOLARI ATTIVITA' OVVERO CONDOTTI DALLO STATO O DA ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 562/89. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE - RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ESCLUSIONE DEL BENEFICIO PER I CONDUTTORI DI IMMOBILI DESTINATI A PARTICOLARI ATTIVITA' OVVERO CONDOTTI DALLO STATO O DA ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Per le locazioni di immobili destinati ad attivita' ricreative, assistenziali, culturali, di sede di partito o sindacato (ovvero condotti dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali), la mancanza di ogni fine di lucro quanto alle attivita' e di qualsivoglia profilo imprenditoriale quanto ai soggetti conduttori esclude quell'esigenza di conservazione della localizzazione dell'impresa o dello studio o laboratorio professionale cui risponde la concessione del beneficio della sospensione della ececuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di incostituzionalita' dell'art. 7, D.L. 30 dicembre 1988 n. 551 - convertito con modifiche nella legge 21 febbraio 1989 n. 61 - nella parte in cui limita il suddetto beneficio alle locazioni di cui all'art. 27 della legge n. 392 del 1978, escludendone quelle di cui all'art. 42 della medesima legge).
Per le locazioni di immobili destinati ad attivita' ricreative, assistenziali, culturali, di sede di partito o sindacato (ovvero condotti dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali), la mancanza di ogni fine di lucro quanto alle attivita' e di qualsivoglia profilo imprenditoriale quanto ai soggetti conduttori esclude quell'esigenza di conservazione della localizzazione dell'impresa o dello studio o laboratorio professionale cui risponde la concessione del beneficio della sospensione della ececuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di incostituzionalita' dell'art. 7, D.L. 30 dicembre 1988 n. 551 - convertito con modifiche nella legge 21 febbraio 1989 n. 61 - nella parte in cui limita il suddetto beneficio alle locazioni di cui all'art. 27 della legge n. 392 del 1978, escludendone quelle di cui all'art. 42 della medesima legge).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte