Sentenza 563/1989 (ECLI:IT:COST:1989:563)
Massima numero 14937
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  12/12/1989;  Decisione del  12/12/1989
Deposito del 20/12/1989; Pubblicazione in G. U. 27/12/1989
Massime associate alla pronuncia:  14938


Titolo
SENT. 563/89 A. MISURE AMMINISTRATIVE CAUTELARI - SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI IN PENDENZA DI PROCESSO PENALE - ASSERITA NATURA DI SANZIONE ANTICIPATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La sospensione dell'efficacia dell'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, applicabile in pendenza di processo penale, ha natura cautelare ed effetti provvisori, e non assume carattere di sanzione anticipata per le conseguenze, del tutto indirette ed eventuali, pur se irreversibili, che possono derivarne (impossibilita' per il costruttore di partecipare agli appalti pubblici indetti in pendenza di sospensione). Essa pertanto non viola il principio di non colpevolezza, il quale non viene in causa nei provvedimenti cautelari se non per la prudenza con cui questi devono essere adottati e per la rigorosa osservanza delle condizioni tassativamente previste dalla legge. Ne' puo' farsi riferimento al principio di personalita' della responsabilita' penale (art. 27. comma primo, Cost.) per censurare l'applicabilita' della sospensione ad una societa' in accomandita semplice in caso di procedimento penale a carico di socio amministratore. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 27, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma primo, n. 2, della legge 10 febbraio 1962 n. 57, come modificato dall'art. 23, L. 13 settembre 1982 n. 646).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 2

Altri parametri e norme interposte