Sentenza 117/2021 (ECLI:IT:COST:2021:117)
Massima numero 43900
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  12/05/2021;  Decisione del  12/05/2021
Deposito del 07/06/2021; Pubblicazione in G. U. 09/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  43897  43898  43899  43901


Titolo
Thema decidendum - Ambito della questione sollevata dal rimettente - Delimitazione da parte della Corte costituzionale in rapporto alla fattispecie concreta.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis, quarto comma, cod. pen., il divieto di bilanciamento deve intendersi censurato con riguardo alle sole circostanze effettivamente ricorrenti nella fattispecie concreta, ovvero all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, primo comma, numero 4, cod. pen.) e alle attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.) in rapporto all'aggravante "privilegiata" della violenza sulle cose (art. 625, primo comma, numero 2, cod. pen.).

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 624  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte