Reati e pene - Sequestro di persona - Regime di procedibilità - Ipotesi aggravata commessa in danno del coniuge ovvero, in via subordinata, del coniuge non più convivente - Procedibilità a querela - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi e criteri direttivi, irragionevolezza intrinseca e disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210042).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale di Grosseto in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dell’art. 605, sesto comma, cod. pen., aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui non prevede, per l’ipotesi aggravata di sequestro di persona, la punibilità a querela della persona offesa quando il fatto è commesso in danno del coniuge ovvero, in via subordinata, del coniuge non più convivente. Il Governo non ha ecceduto dai limiti della propria ampia discrezionalità nell’attuazione della delega in quanto, il criterio, invero piuttosto oscuro, di cui all’art. 1, comma 15, lett. b), della legge n. 134 del 2021 gli affidava di valutare se estendere anche alle fattispecie circostanziate di un reato la previsione della procedibilità a querela introdotta per la fattispecie base; cosa che, nel caso in esame, lo stesso ha escluso mantenendo per le ipotesi aggravate in esame il previgente regime della procedibilità d’ufficio. La disposizione censurata non è nemmeno viziata da contraddittorietà intrinseca in quanto la scelta del Governo – riconducibile alla necessità di tener conto delle esigenze di tutela della vittima nel contesto delle relazioni familiari – risulta ragionevole in considerazione dei rischi di pressioni cui le persone più vulnerabili sono, in questi contesti, esposte. L’interesse alla conservazione dell’unità del nucleo familiare non può, infatti, prevalere rispetto alla necessità di tutelare i diritti fondamentali delle singole persone che ne fanno parte. Né sussistono, infine, le asserite irragionevoli disparità di trattamento rispetto ai tertia comparationis evocati quali: i) il primo comma del medesimo art. 605 cod. pen., in ragione del fatto che la maggiore o minore gravità costituisce soltanto uno dei criteri che il legislatore può adottare per decidere sul regime di procedibilità dei singoli reati; ii) il delitto di lesioni personali, perseguibile a querela anche quando risulti aggravato perché commesso nei confronti del coniuge; sulla base della comune ratio di tutela della situazione di vulnerabilità della vittima, la disparità di trattamento dovrebbe al più essere logicamente eliminata estendendo il regime di procedibilità d’ufficio: ciò che tuttavia non è possibile in virtù del divieto di pronunce in malam partem in materia penale. Nemmeno la censura formulata in via è fondata, apparendo, invece, ragionevole la soluzione normativa che non differenzia l’ipotesi in cui la convivenza venga meno in quanto, ciò nonostante, la persona più vulnerabile del rapporto continua a essere esposta alle condotte sopraffattorie del proprio coniuge o ex coniuge. (Precedenti: S. 22/2024 - mass- 45965; S. 7/2024 - mass. 45939; S. 223/2015; S. 220/2015 - mass. 38588; S. 494/2002; O. 106/2024 - mass. 46200).