Sentenza 563/1989 (ECLI:IT:COST:1989:563)
Massima numero 14938
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
12/12/1989; Decisione del
12/12/1989
Deposito del 20/12/1989; Pubblicazione in G. U. 27/12/1989
Massime associate alla pronuncia:
14937
Titolo
SENT. 563/89 B. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN CORSO DI GIUDIZIO - RICHIESTA ALLA CORTE DI SOLLEVARE, COME GIUDICE 'A QUO', LA RELATIVA QUESTIONE - REIEZIONE.
SENT. 563/89 B. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN CORSO DI GIUDIZIO - RICHIESTA ALLA CORTE DI SOLLEVARE, COME GIUDICE 'A QUO', LA RELATIVA QUESTIONE - REIEZIONE.
Testo
Nel giudizio incidentale di costituzionalita' dell'art. 20, comma primo, n. 2, L. 10 febbraio 1962 n. 57, come modificato dall'art. 23, L. 13 settembre 1982, n. 646, non puo' essere accolta la richiesta della parte costituita a che la Corte sollevi, innanzi a se medesima, questione di legittimita' costituzionale della stessa norma, in riferimento all'art. 3 Cost., per l'irrazionale trattamento che essa determinerebbe rispetto all'art. 13, lett. c), L. n. 584 del 1977, giacche' le due disposizioni si riferiscono a situazioni diverse, l'una concernente la sospensione cautelare dall'albo nazionale dei costruttori, l'altra la possibilita' della p.a. di escludere il costruttore penalmente condannato da una gara di appalto quando non sia ancora intervenuto il provvedimento di cancellazione dall'albo.
Nel giudizio incidentale di costituzionalita' dell'art. 20, comma primo, n. 2, L. 10 febbraio 1962 n. 57, come modificato dall'art. 23, L. 13 settembre 1982, n. 646, non puo' essere accolta la richiesta della parte costituita a che la Corte sollevi, innanzi a se medesima, questione di legittimita' costituzionale della stessa norma, in riferimento all'art. 3 Cost., per l'irrazionale trattamento che essa determinerebbe rispetto all'art. 13, lett. c), L. n. 584 del 1977, giacche' le due disposizioni si riferiscono a situazioni diverse, l'una concernente la sospensione cautelare dall'albo nazionale dei costruttori, l'altra la possibilita' della p.a. di escludere il costruttore penalmente condannato da una gara di appalto quando non sia ancora intervenuto il provvedimento di cancellazione dall'albo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23