Ordinanza 565/1989 (ECLI:IT:COST:1989:565)
Massima numero 14908
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  12/12/1989;  Decisione del  12/12/1989
Deposito del 20/12/1989; Pubblicazione in G. U. 27/12/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 565/89. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI AD USO COMMERCIALE - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL' AVVIAMENTO - ESCLUSIONE IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO "PER MUTUO CONSENSO" - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Ai fini dell'esclusione del diritto all'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale, la cessazione della locazione "per mutuo consenso" e' assimilabile alla disdetta o recesso del conduttore. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 34, comma primo, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui non contempla l'ipotesi di "risoluzione per mutuo consenso" tra quelle che escludono il diritto all'indennita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte