Sentenza 566/1989 (ECLI:IT:COST:1989:566)
Massima numero 14939
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
13/12/1989; Decisione del
13/12/1989
Deposito del 22/12/1989; Pubblicazione in G. U. 27/12/1989
Titolo
SENT. 566/89 A. PENSIONI - PENSIONI DIRETTE - PENSIONATI STATALI - PRESTAZIONE DI LAVORO RETRIBUITO IN FAVORE DELLO STATO O DI ALTRI ENTI PUBBLICI - SOSPENSIONE DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE DAL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI IMPIEGATI IN SERVIZIO ATTIVO CHE SVOLGANO INCARICHI RETRIBUITI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 566/89 A. PENSIONI - PENSIONI DIRETTE - PENSIONATI STATALI - PRESTAZIONE DI LAVORO RETRIBUITO IN FAVORE DELLO STATO O DI ALTRI ENTI PUBBLICI - SOSPENSIONE DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE DAL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI IMPIEGATI IN SERVIZIO ATTIVO CHE SVOLGANO INCARICHI RETRIBUITI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La situazione giuridica del pubblico dipendente in servizio attivo, che sia chiamato ad assumere incarichi per i quali siano previste particolari forme retributive, distinte dallo stipendio, non e' comparabile con quella del pubblico dipendente in quiescenza, il quale svolga una nuova attivita' lavorativa dopo il collocamento in pensione, stante la completa differenza dei rispettivi 'status' determinata dal carattere di esclusivita' della prestazione lavorativa del primo. Non e', pertanto, censurabile, sotto il profilo dell'art. 3 Cost., il diverso trattamento derivante dall'art. 99, comma quinto, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, che - nel caso in cui il pensionato statale presti lavoro retribuito in favore dello Stato o enti pubblici - prevede la sospensione della corresponsione dell'indennita' integrativa speciale compresa nel trattamento pensionistico.
La situazione giuridica del pubblico dipendente in servizio attivo, che sia chiamato ad assumere incarichi per i quali siano previste particolari forme retributive, distinte dallo stipendio, non e' comparabile con quella del pubblico dipendente in quiescenza, il quale svolga una nuova attivita' lavorativa dopo il collocamento in pensione, stante la completa differenza dei rispettivi 'status' determinata dal carattere di esclusivita' della prestazione lavorativa del primo. Non e', pertanto, censurabile, sotto il profilo dell'art. 3 Cost., il diverso trattamento derivante dall'art. 99, comma quinto, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, che - nel caso in cui il pensionato statale presti lavoro retribuito in favore dello Stato o enti pubblici - prevede la sospensione della corresponsione dell'indennita' integrativa speciale compresa nel trattamento pensionistico.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte