Sentenza 566/1989 (ECLI:IT:COST:1989:566)
Massima numero 14940
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  13/12/1989;  Decisione del  13/12/1989
Deposito del 22/12/1989; Pubblicazione in G. U. 27/12/1989
Massime associate alla pronuncia:  14939  14941


Titolo
SENT. 566/89 B. PENSIONI - PENSIONI DIRETTE - PENSIONATI STATALI - PRESTAZIONE DI LAVORO RETRIBUITO IN FAVORE DELLO STATO O ALTRI ENTI PUBBLICI - SOSPENSIONE DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE DAL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PENSIONATI STATALI CHE PRESTINO LAVORO A FAVORE DI PRIVATI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La sospensione della corresponsione dell'indennita' integrativa speciale ai pensionati pubblici che prestino opera in favore dello Stato o di altri enti pubblici (art. 99, comma quinto, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092) corrisponde alla scelta, di per se' non censurabile, di scoraggiare, pur senza inibirlo, l'accesso ai pubblici impieghi da parte dei suddetti pensionati; e' pertanto priva di fondamento la prospettata violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del diverso trattamento degli stessi pensionati allorche' prestino il proprio lavoro in favore di privati.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte