Sentenza 566/1989 (ECLI:IT:COST:1989:566)
Massima numero 14941
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
13/12/1989; Decisione del
13/12/1989
Deposito del 22/12/1989; Pubblicazione in G. U. 27/12/1989
Titolo
SENT. 566/89 C. PENSIONI - PENSIONI DIRETTE - PENSIONATI STATALI - PRESTAZIONE DI LAVORO RETRIBUITO IN FAVORE DELLO STATO O ALTRI ENTI PUBBLICI - SOSPENSIONE DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE DAL TRATTAMENTO PENSIONISTICO NON CORRELATA AD UN LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE PER LA NUOVA ATTIVITA' ESPLICATA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 566/89 C. PENSIONI - PENSIONI DIRETTE - PENSIONATI STATALI - PRESTAZIONE DI LAVORO RETRIBUITO IN FAVORE DELLO STATO O ALTRI ENTI PUBBLICI - SOSPENSIONE DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE DAL TRATTAMENTO PENSIONISTICO NON CORRELATA AD UN LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE PER LA NUOVA ATTIVITA' ESPLICATA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La riduzione del trattamento pensionistico in caso di concorso con altra prestazione retribuita, non e' di per se' illegittima, ma lo diviene se la decurtazione non sia correlata ad una misura minma di retribuzione per la nuova attivita' esplicata. Pertanto, l'art. 99, comma quinto, d.P.R. 29 dicembre 1973, n, 1092 - prevedendo la sospensione della corresponsione dell'indennita' integrativa speciale nei confronti dei titolari di pensione che prestino opera in favore dello Stato e degli altri enti pubblici senza stabilire il limite dell'emolumento per la nuova attivita', al di sotto del quale deve ritenersi ammissibile il cumulo integrale fra trattamento pensionistico e retribuzione - va dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 36, comma primo, Cost. (essendo la fissazione del suddetto limite di competenza del legislatore, al cui intervento e' rimessa la riformulazione della norma). - V. S. nn. 275/1976, 155/1969 e 105/1963.
La riduzione del trattamento pensionistico in caso di concorso con altra prestazione retribuita, non e' di per se' illegittima, ma lo diviene se la decurtazione non sia correlata ad una misura minma di retribuzione per la nuova attivita' esplicata. Pertanto, l'art. 99, comma quinto, d.P.R. 29 dicembre 1973, n, 1092 - prevedendo la sospensione della corresponsione dell'indennita' integrativa speciale nei confronti dei titolari di pensione che prestino opera in favore dello Stato e degli altri enti pubblici senza stabilire il limite dell'emolumento per la nuova attivita', al di sotto del quale deve ritenersi ammissibile il cumulo integrale fra trattamento pensionistico e retribuzione - va dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 36, comma primo, Cost. (essendo la fissazione del suddetto limite di competenza del legislatore, al cui intervento e' rimessa la riformulazione della norma). - V. S. nn. 275/1976, 155/1969 e 105/1963.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
co. 1
Altri parametri e norme interposte