Sentenza 567/1989 (ECLI:IT:COST:1989:567)
Massima numero 15083
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  13/12/1989;  Decisione del  13/12/1989
Deposito del 22/12/1989; Pubblicazione in G. U. 27/12/1989
Massime associate alla pronuncia:  15088


Titolo
SENT. 567/89 A. PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTAZIONE PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL DECRETO MINISTERIALE CHE DISPONE LA PROCEDURA FINO AL MOMENTO IN CUI LA VERIFICA DEL PASSIVO DIVIENE DEFINITIVA - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Nei confronti dei creditori, gli effetti dell'amministrazione strordinaria della grande impresa in crisi sono gli stessi della liquidazione coatta amministrativa e del fallimento, sicche' anche nella prima procedura concorsuale i crediti di lavoro devono beneficiare del trattamento ad essi assicurato - per effetto di precedenti decisioni di incostituzionalita' - nelle seconde. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., l'art. 59, r.d. 16 marzo 1942 n. 267, in relazione all'art. 1, d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979 n. 95, nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro con riguardo al periodo successivo al decreto ministeriale con cui si dispone la procedura di amministrazione straordinaria fino al momento in cui la verifica del passivo diviene definitiva. - S. nn. 300/1986, 204/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte