Sentenza 567/1989 (ECLI:IT:COST:1989:567)
Massima numero 15088
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  13/12/1989;  Decisione del  13/12/1989
Deposito del 22/12/1989; Pubblicazione in G. U. 27/12/1989
Massime associate alla pronuncia:  15083


Titolo
SENT. 567/89 B. PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - CREDITI DI LAVORO - PRIVILEGIO - ESTENSIONE AGLI INTERESSI MATURATI DURANTE LA PROCEDURA - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Nei confronti dei creditori, gli effetti dell'amministrazione straordinaria della grande impresa in crisi sono gli stessi della liquidazione coatta amministrativa e del fallimento, sicche' anche nella prima procedura concorsuale i crediti di lavoro devono beneficiare del trattamento ad essi assicurato - per effetto di precedenti decisioni di incostituzionalita' - nelle seconde. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. - gli artt. 54, comma terzo e 55, comma primo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267, in relazione all'art. 1, d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979 n. 95, nella parte in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di amministrazione straordinaria. - S. nn. 300/1986, 204 e 408/1989; O. n. 228/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte