Sentenza 568/1989 (ECLI:IT:COST:1989:568)
Massima numero 15464
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  13/12/1989;  Decisione del  13/12/1989
Deposito del 22/12/1989; Pubblicazione in G. U. 27/12/1989
Massime associate alla pronuncia:  15463


Titolo
SENT. 568/89 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PRESCRIZIONE DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI NON VERSATI - COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA A FAVORE DEL LAVORATORE PRIVO DI PENSIONE - PROVA DELL'ESISTENZA NONCHE' DELLA DURATA DEL RAPPORTO E DELL'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE - LIMITAZIONE DEI RELATIVI MEZZI PROBATORI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Il riconoscimento del diritto del lavoratore ad una rendita vitalizia nel caso in cui - per mancato versamento ed intervenuta prescrizione dei contributi - rimanga privo di pensione, non puo' essere frustrato da un regime probatorio cosi' difficoltoso da farlo divenire inattuabile, risultando altrimenti violato l'art. 24 Cost.. Pertanto, l'esistenza del rapporto di lavoro - pur dovendo essere provata per iscritto, onde evitare possibili collusioni ai danni dell'INPS - non deve necessariamente risultare da documento di data certa, trovando applicazione il comma terzo dell'art. 2704 cod.civ.; mentre la durata e la retribuzione, essendo semplici modalita' del rapporto, possono essere provate anche con mezzi diversi dallo scritto. Consegue che e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 24 e 38 Cost. - l'art. 13, commi quarto e quinto, L. 12 agosto 1962 n. 1338, nella parte in cui, salva la necessita' della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione. - v. S.n. 26/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte