Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Furto in abitazione - Attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e attenuanti generiche - Divieto di prevalenza o equivalenza rispetto all'aggravante della violenza sulle cose - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di proporzionalità e di ragionevolezza, nonché della finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecce, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 624-bis, quarto comma, cod. pen., in quanto esclude per il furto in abitazione che l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, primo comma, numero 4, cod. pen.) e le attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.) possano essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante "privilegiata" della violenza sulle cose (art. 625, primo comma, numero 2, cod. pen.). Il censurato divieto di bilanciamento è posto a servizio di un bene giuridico di primario valore - l'intimità della persona raccolta nella sua abitazione -, al quale il legislatore ha scelto di assegnare una tutela rafforzata in considerazione della particolare gravità del reato di furto in abitazione, con opzione discrezionale e non irragionevole, in quanto nel concorso tra l'aggravante della violenza sulle cose, espressiva di un'offesa ancora più intensa alla privatezza della sfera domiciliare e personale, e l'attenuante della speciale tenuità del danno, che si esaurisce sul piano strettamente economico, ha previsto che la prima non possa essere eguagliata alla seconda, o possa soccombere ad essa, e che la diminuzione per l'attenuante si operi solo dopo l'aumento per l'aggravante. D'altra parte, va considerato che all'equilibrio complessivo di una disciplina sanzionatoria pur certamente severa contribuisce il fatto che la forza "privilegiata" delle aggravanti cede di fronte all'attenuante della minore età e a quella "ad effetto speciale" della collaborazione del reo. (Precedenti citati: sentenze n. 216 del 2019, n. 88 del 2019, n. 125 del 2016, n. 194 del 1985 e n. 38 del 1985; ordinanza n. 67 del 2020).
Le deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze rientrano nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore e sono sindacabili solo qualora trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, non potendo però giungere in alcun caso a determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale. (Precedenti citati: sentenze n. 55 del 2021, n. 73 del 2020, n. 205 del 2017, n. 74 del 2016, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014 e n. 251 del 2012).
Quando ricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati, quale il diritto fondamentale e personalissimo alla vita e all'integrità fisica, ben può il legislatore dare un diverso ordine al gioco delle circostanze, richiedendo che vada calcolato prima l'aggravamento di pena di particolari circostanze. (Precedente citato: sentenza n. 88 del 2019).
Nel furto in abitazione l'offensività patrimoniale assume una peculiare connotazione personalistica, in ragione dell'aggancio con l'inviolabilità del domicilio assicurata dall'art. 14 Cost., domicilio inteso come proiezione spaziale della persona. (Precedente citato: sentenza n. 135 del 2002).