Sentenza 569/1989 (ECLI:IT:COST:1989:569)
Massima numero 15010
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
13/12/1989; Decisione del
13/12/1989
Deposito del 22/12/1989; Pubblicazione in G. U. 27/12/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 569/1989. ESECUZIONE PENALE - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - CONDANNATO ANCORA IN LIBERTA'- AMMISSIONE AL BENEFICIO - CONDIZIONE - PERMANENZA IN CUSTODIA CAUTELARE PER ALMENO UN GIORNO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 569/1989. ESECUZIONE PENALE - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - CONDANNATO ANCORA IN LIBERTA'- AMMISSIONE AL BENEFICIO - CONDIZIONE - PERMANENZA IN CUSTODIA CAUTELARE PER ALMENO UN GIORNO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
A seguito delle intervenute modifiche legislative dell'istituto, il solo elemento significativo per l'affidamento in prova al servizio sociale dei condannati a pena detentiva fino a tre anni e' l'osservazione del comportamento del reo ai fini della prognosi di idoneita' alla rieducazione: osservazione che, secondo la legge, puo' utilmente avvenire tanto durante l'espiazione carceraria della pena quanto in liberta'. Non e', dunque, necessario che il condannato non detenuto abbia subito almeno un giorno di custodia cautelare: tale ulteriore condizione essendo non solo priva di razionalita' intrinseca - in quanto non collegata al ravvedimento - ma anche discriminatoria, in quanto finisce con l'escludere dal beneficio proprio l'autore dei reati meno gravi, cui non si applica la custodia cautelare. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 27 comma terzo, Cost. - l'art. 47, comma terzo, L. 26 luglio 1975 n. 354, come modificato dall'art. 11, L. 10 ottobre 1986 n. 663, nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale se, in presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo.
A seguito delle intervenute modifiche legislative dell'istituto, il solo elemento significativo per l'affidamento in prova al servizio sociale dei condannati a pena detentiva fino a tre anni e' l'osservazione del comportamento del reo ai fini della prognosi di idoneita' alla rieducazione: osservazione che, secondo la legge, puo' utilmente avvenire tanto durante l'espiazione carceraria della pena quanto in liberta'. Non e', dunque, necessario che il condannato non detenuto abbia subito almeno un giorno di custodia cautelare: tale ulteriore condizione essendo non solo priva di razionalita' intrinseca - in quanto non collegata al ravvedimento - ma anche discriminatoria, in quanto finisce con l'escludere dal beneficio proprio l'autore dei reati meno gravi, cui non si applica la custodia cautelare. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 27 comma terzo, Cost. - l'art. 47, comma terzo, L. 26 luglio 1975 n. 354, come modificato dall'art. 11, L. 10 ottobre 1986 n. 663, nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale se, in presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte