Sentenza 570/1989 (ECLI:IT:COST:1989:570)
Massima numero 15176
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
13/12/1989; Decisione del
13/12/1989
Deposito del 22/12/1989; Pubblicazione in G. U. 27/12/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 570/89. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PICCOLO IMPRENDITORE - NOZIONE - IMPRENDITORE ESERCENTE ATTIVITA' COMMERCIALE NELLA CUI AZIENDA RISULTA INVESTITO UN CAPITALE NON SUPERIORE A LIRE 900.000 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 570/89. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PICCOLO IMPRENDITORE - NOZIONE - IMPRENDITORE ESERCENTE ATTIVITA' COMMERCIALE NELLA CUI AZIENDA RISULTA INVESTITO UN CAPITALE NON SUPERIORE A LIRE 900.000 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Ai fini dell'assoggettabilita' o meno a fallimento, e' illogico e irrazionale far dipendere la qualita' di "piccolo imprenditore commerciale" dal limite massimo di lire 900.000 investito come capitale nell'impresa, sia perche' tale criterio e' contraddetto da altre norme legislative, sia perche' - per effetto dell'intervenuta svalutazione monetaria - imprese molto modeste incorrono, in tal modo, nel fallimento . E' pertanto illegittimo costituzionalmente - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, come modificato dall'articolo unico della legge 20 ottobre 1952 n. 1375, nella parte in cui prevede che "quando e' mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attivita' commerciale nella cui azienda risulta investito un capitale non superiore a lire novecentomila".
Ai fini dell'assoggettabilita' o meno a fallimento, e' illogico e irrazionale far dipendere la qualita' di "piccolo imprenditore commerciale" dal limite massimo di lire 900.000 investito come capitale nell'impresa, sia perche' tale criterio e' contraddetto da altre norme legislative, sia perche' - per effetto dell'intervenuta svalutazione monetaria - imprese molto modeste incorrono, in tal modo, nel fallimento . E' pertanto illegittimo costituzionalmente - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, come modificato dall'articolo unico della legge 20 ottobre 1952 n. 1375, nella parte in cui prevede che "quando e' mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attivita' commerciale nella cui azienda risulta investito un capitale non superiore a lire novecentomila".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte