Sentenza 571/1989 (ECLI:IT:COST:1989:571)
Massima numero 15592
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
13/12/1989; Decisione del
13/12/1989
Deposito del 22/12/1989; Pubblicazione in G. U. 27/12/1989
Titolo
SENT. 571/1989 B. ELEZIONI - REGIONE SICILIANA - INELEGGIBILITA'A CONSIGLIERE COMUNALE DEL PERSONALE DI ENTI ISTITUTI O AZIENDE DIPENDENTI, VIGILATI O SOVVENZIONATI DAL COMUNE, CHE NON ABBIA POTERI DI RAPPRESENTANZA O DI ORGANIZZAZIONE O COORDINAMENTO; NONCHE' DEI DIPENDENTI DELLE U.S.L. NON FACENTI PARTE O COORDINATORI DELL'UFFICIO DI DIREZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 571/1989 B. ELEZIONI - REGIONE SICILIANA - INELEGGIBILITA'A CONSIGLIERE COMUNALE DEL PERSONALE DI ENTI ISTITUTI O AZIENDE DIPENDENTI, VIGILATI O SOVVENZIONATI DAL COMUNE, CHE NON ABBIA POTERI DI RAPPRESENTANZA O DI ORGANIZZAZIONE O COORDINAMENTO; NONCHE' DEI DIPENDENTI DELLE U.S.L. NON FACENTI PARTE O COORDINATORI DELL'UFFICIO DI DIREZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
In assenza di particolari ragioni giustificatrici, non puo' la legislazione regionale siciliana introdurre una limitazione dell'elettorato passivo non prevista dalla legislazione statale. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 51 Cost. - l'art. 5 n. 3 del D.Pr.Reg. Sic. 20 agosto 1960 n. 3, nella parte in cui prevede l'ineleggibilita' a consiglieri comunali di coloro che ricevono uno stipendio o salario da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal Comune i quali non abbiano funzioni di rappresentanza o poteri di organizzazione o coordinamento del personale; ovvero, se dipendenti di una u.s.l., non facciano parte dell'ufficio di direzione o non siano coordinatori dello stesso. (Restando cosi' assorbito l'ulteriore profilo prospettato dai giudici rimettenti).
In assenza di particolari ragioni giustificatrici, non puo' la legislazione regionale siciliana introdurre una limitazione dell'elettorato passivo non prevista dalla legislazione statale. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 51 Cost. - l'art. 5 n. 3 del D.Pr.Reg. Sic. 20 agosto 1960 n. 3, nella parte in cui prevede l'ineleggibilita' a consiglieri comunali di coloro che ricevono uno stipendio o salario da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal Comune i quali non abbiano funzioni di rappresentanza o poteri di organizzazione o coordinamento del personale; ovvero, se dipendenti di una u.s.l., non facciano parte dell'ufficio di direzione o non siano coordinatori dello stesso. (Restando cosi' assorbito l'ulteriore profilo prospettato dai giudici rimettenti).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte