Sentenza 571/1989 (ECLI:IT:COST:1989:571)
Massima numero 15593
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
13/12/1989; Decisione del
13/12/1989
Deposito del 22/12/1989; Pubblicazione in G. U. 27/12/1989
Titolo
SENT. 571/89 C. ELEZIONI - REGIONE SICILIANA - INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE DEGLI AMMINISTRATORI DI ENTI, ISTITUTI O AZIENDE DIPENDENTI, VIGILATI O SOVVENZIONATI DAL COMUNE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIRIGENTI DEI MEDESIMI ENTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 571/89 C. ELEZIONI - REGIONE SICILIANA - INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE DEGLI AMMINISTRATORI DI ENTI, ISTITUTI O AZIENDE DIPENDENTI, VIGILATI O SOVVENZIONATI DAL COMUNE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIRIGENTI DEI MEDESIMI ENTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il ruolo e la funzione degli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti o vigilati o sovvenzionati dal Comune, sono diversi da quelli di chi - anche se in posizione dirigenziale - dai medesimi enti dipende, sicche' non e' censurabile per disparita' di trattamento la norma siciliana che dispone l'ineleggibilita' dei primi a consigliere comunale anziche' l'incompatibilita' con la carica; ne' l'ineleggibilita' dell'amministratore viola l'art. 51 Cost., non essendo irragionevole la preoccupazione che egli possa, per la sua carica, influenzare la scelta dell'elettore: fermo restando che, in base ad un criterio generale, l'ineleggibilita' vien meno in caso di cessazione dalla carica prima della presentazione delle candidature. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 5 n. 3 del D.Pr.Reg.Sic. 20 agosto 1960 n. 3). - v. anche S. n. 45/1977.
Il ruolo e la funzione degli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti o vigilati o sovvenzionati dal Comune, sono diversi da quelli di chi - anche se in posizione dirigenziale - dai medesimi enti dipende, sicche' non e' censurabile per disparita' di trattamento la norma siciliana che dispone l'ineleggibilita' dei primi a consigliere comunale anziche' l'incompatibilita' con la carica; ne' l'ineleggibilita' dell'amministratore viola l'art. 51 Cost., non essendo irragionevole la preoccupazione che egli possa, per la sua carica, influenzare la scelta dell'elettore: fermo restando che, in base ad un criterio generale, l'ineleggibilita' vien meno in caso di cessazione dalla carica prima della presentazione delle candidature. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 5 n. 3 del D.Pr.Reg.Sic. 20 agosto 1960 n. 3). - v. anche S. n. 45/1977.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte