Sentenza 572/1989 (ECLI:IT:COST:1989:572)
Massima numero 15191
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  13/12/1989;  Decisione del  13/12/1989
Deposito del 22/12/1989; Pubblicazione in G. U. 27/12/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 572/89. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITE EROGATE DALL'INAIL - PIGNORABILITA' PER CREDITI ALIMENTARI - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Sia le pensioni di invalidita' INPS che le rendite erogate dall'INAIL sono direttamente collegate alla situazione non solo individuale ma anche familiare dell'assicurato, sicche' e' irragionevole differenziarli quanto alla possibilita' di pignoramento per crediti alimentari, non essendo a tal fine significativa la diversa causa (infortunio sul lavoro o malattia professionale) dello stato di invalidita'. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. - l'art. 110, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilita' per crediti alimentari dovuti per legge delle rendite erogate dall'INAIL. - S. n. 1041/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte