Sentenza 573/1989 (ECLI:IT:COST:1989:573)
Massima numero 15465
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
13/12/1989; Decisione del
13/12/1989
Deposito del 22/12/1989; Pubblicazione in G. U. 03/01/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 573/89. MATRIMONIO - SEPARAZIONE DEI CONIUGI - GIUDIZIO DI APPELLO - SVOLGIMENTO CON IL RITO DELLA CAMERA DI CONSIGLIO - FORMA DI PROPOSIZIONE DEL GRAVAME - RICORSO E DECRETO PRESIDENZIALE DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA COLLEGIALE - ASSERITA CONSEGUENTE RIDUZIONE O VANIFICAZIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 573/89. MATRIMONIO - SEPARAZIONE DEI CONIUGI - GIUDIZIO DI APPELLO - SVOLGIMENTO CON IL RITO DELLA CAMERA DI CONSIGLIO - FORMA DI PROPOSIZIONE DEL GRAVAME - RICORSO E DECRETO PRESIDENZIALE DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA COLLEGIALE - ASSERITA CONSEGUENTE RIDUZIONE O VANIFICAZIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
La previsione del rito camerale nel giudizio di appello avverso le sentenze di separazione personale dei coniugi non incide sul termine per l'impugnazione previsto dall'art. 325 cod.proc.civ., ma comporta che tale termine deve essere osservato per il solo deposito del ricorso, mentre la notifica di esso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza collegiale va effettuata entro il termine che spetta al giudice indicare nel medesimo decreto: onde l'emanazione di quest'ultimo dopo la scadenza del termine legale non elide il diritto di appellare. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di incostituzionalita' dell'art. 4, comma dodicesimo, L. 1 dicembre 1970 n. 898, come novellato dall'art. 8 L. 6 marzo 1987 n. 74, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. sul presupposto che nei giudizi di separazione personale l'appello debba proporsi con lo strumento del ricorso-decreto). - S.n. 543/1989.
La previsione del rito camerale nel giudizio di appello avverso le sentenze di separazione personale dei coniugi non incide sul termine per l'impugnazione previsto dall'art. 325 cod.proc.civ., ma comporta che tale termine deve essere osservato per il solo deposito del ricorso, mentre la notifica di esso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza collegiale va effettuata entro il termine che spetta al giudice indicare nel medesimo decreto: onde l'emanazione di quest'ultimo dopo la scadenza del termine legale non elide il diritto di appellare. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di incostituzionalita' dell'art. 4, comma dodicesimo, L. 1 dicembre 1970 n. 898, come novellato dall'art. 8 L. 6 marzo 1987 n. 74, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. sul presupposto che nei giudizi di separazione personale l'appello debba proporsi con lo strumento del ricorso-decreto). - S.n. 543/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte