Sentenza 574/1989 (ECLI:IT:COST:1989:574)
Massima numero 15192
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  13/12/1989;  Decisione del  13/12/1989
Deposito del 22/12/1989; Pubblicazione in G. U. 03/01/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 574/89. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ESTENSIONE DI ESENZIONI E BENEFICI PREVISTI DALLA NORMATIVA STATALE TRIBUTARIA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La questione di incostituzionalita' degli artt. 17, 21 e 127 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia 1^ settembre 1982 n. 75, sollevata in quanto la Regione avrebbe legiferato "in materia fiscale esorbitante da quella che l'art. 117 della Costituzione riserva alla competenza regionale" e' inammissibile, in quanto l'art. 117 Cost. e' riferibile alle sole Regioni a statuto ordinario e, pertanto, non e' idoneo, nella sua genericita', a consentire il vaglio delle disposizioni censurate. - v. anche S.n. 271/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte