Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Recupero ai fini residenziali dei sottotetti - Condizioni - Possibilità estesa a quelli esistenti alla data del 31 dicembre 2019 - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di certezza del diritto e del legittimo affidamento - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 10, comma 1, lett. a) e b), della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2020, le quali consentono interventi di recupero dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 2019, anziché a quella della data di entrata in vigore della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2011. Il ricorrente assume erroneamente che le disposizioni impugnate abbiano effetto retroattivo, e come tali siano idonee a pregiudicare la certezza del diritto e l'affidamento di eventuali controinteressati, mentre esse si limitano a consentire gli interventi di recupero suddetti solo con efficacia pro futuro, cosicché nessun dato testuale induce a ritenere che esse intendano regolarizzare abusi già compiuti.