Sentenza 576/1989 (ECLI:IT:COST:1989:576)
Massima numero 15185
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  13/12/1989;  Decisione del  13/12/1989
Deposito del 22/12/1989; Pubblicazione in G. U. 03/01/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 576/89. PENSIONI - PENSIONAMENTO ANTICIPATO "A DOMANDA" DEL PUBBLICO DIPENDENTE - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - CUMULO CON NUOVA RETRIBUZIONE - DIVIETO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il divieto di cumulo fra il trattamento derivante dal pensionamento anticipato e la retribuzione per nuovo rapporto di lavoro e' inteso a disincentivare il ricorso all'anticipazione della quiescenza e ad ovviare alle sperequazioni che il cumulo determinerebbe, salva ogni possibile opzione per il trattamento concreto piu' favorevole fra pensione e stipendio. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. - della questione di incostituzionalita' dell'art. 10, comma settimo, d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, nel testo sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1983 n. 79). - S.n. 531/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte