Sentenza 578/1989 (ECLI:IT:COST:1989:578)
Massima numero 15220
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
13/12/1989; Decisione del
13/12/1989
Deposito del 22/12/1989; Pubblicazione in G. U. 03/01/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 578/89. CORTE DEI CONTI - GIUDIZI SULLE PENSIONI DI GUERRA - FACOLTA' DEL RICORRENTE DI FARSI RAPPRESENTARE DA UN DIFENSORE - ASSERITA ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 578/89. CORTE DEI CONTI - GIUDIZI SULLE PENSIONI DI GUERRA - FACOLTA' DEL RICORRENTE DI FARSI RAPPRESENTARE DA UN DIFENSORE - ASSERITA ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Il patrocinante iscritto nell'albo speciale per la Corte di cassazione - unico abilitato alla difesa anche per tutti i giudizi di competenza della Corte dei conti - esercita coevamente funzioni di assistenza e di rappresentanza, sicche' nei giudizi sui ricorsi per pensioni di guerra non e' eclusa la facolta' del ricorrente di farsi rappresentare da un difensore. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di incostituzionalita' dell'art. 3, comma terzo, L. 21 marzo 1953 n. 161, in riferimento all'art. 24 Cost.).
Il patrocinante iscritto nell'albo speciale per la Corte di cassazione - unico abilitato alla difesa anche per tutti i giudizi di competenza della Corte dei conti - esercita coevamente funzioni di assistenza e di rappresentanza, sicche' nei giudizi sui ricorsi per pensioni di guerra non e' eclusa la facolta' del ricorrente di farsi rappresentare da un difensore. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di incostituzionalita' dell'art. 3, comma terzo, L. 21 marzo 1953 n. 161, in riferimento all'art. 24 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte