Sentenza 579/1989 (ECLI:IT:COST:1989:579)
Massima numero 15221
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  13/12/1989;  Decisione del  13/12/1989
Deposito del 22/12/1989; Pubblicazione in G. U. 03/01/1990
Massime associate alla pronuncia:  15222  15224


Titolo
SENT. 579/89 A. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI (I.C.I.A.P.) - ISTITUZIONE E DISCIPLINA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La questione di incostituzionalita' di norme relative all'I.C.I.A.P. (imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni) va dichiarata inammissibile in quanto artificiosamente formulata nel corso di un giudizio monitorio fra privati, nel quale non trovano applicazione le norme denunciate, ma quelle del codice civile. (Inammissibilita' della questione relativa agli artt. da 1 a 6 della tabella allegata al d.l. 2 marzo 1989 n. 66, conv. con modifiche nella legge 24 aprile 1989, n. 144, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte