Sentenza 579/1989 (ECLI:IT:COST:1989:579)
Massima numero 15222
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
13/12/1989; Decisione del
13/12/1989
Deposito del 22/12/1989; Pubblicazione in G. U. 03/01/1990
Titolo
SENT. 579/89 B. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI (I.C.I.A.P.) - ISTITUZIONE, MODALITA' DI LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 579/89 B. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI (I.C.I.A.P.) - ISTITUZIONE, MODALITA' DI LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Le norme attinenti alla istituzione ed alle modalita' di liquidazione e riscossione dell'I.C.I.A.P. (imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni) non trovano applicazione nel giudizio amministrativo di impugnazione delle deliberazioni comunali di determinazione della misura dell'imposta, onde in tale giudizio non puo' farsi questione di incostituzionalita' delle norme stesse. (Inammissibilita' della questione relativa agli artt. 1, 3, 4, 5 e 6 della tabella allegata al d.l. 2 marzo 1989 n. 66, come conv. in legge 24 aprile 1989 n. 144, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).
Le norme attinenti alla istituzione ed alle modalita' di liquidazione e riscossione dell'I.C.I.A.P. (imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni) non trovano applicazione nel giudizio amministrativo di impugnazione delle deliberazioni comunali di determinazione della misura dell'imposta, onde in tale giudizio non puo' farsi questione di incostituzionalita' delle norme stesse. (Inammissibilita' della questione relativa agli artt. 1, 3, 4, 5 e 6 della tabella allegata al d.l. 2 marzo 1989 n. 66, come conv. in legge 24 aprile 1989 n. 144, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte