Sentenza 579/1989 (ECLI:IT:COST:1989:579)
Massima numero 15224
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  13/12/1989;  Decisione del  13/12/1989
Deposito del 22/12/1989; Pubblicazione in G. U. 03/01/1990
Massime associate alla pronuncia:  15221  15222


Titolo
SENT. 579/89 C. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI (I.C.I.A.P.) - FISSAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DELLA MISURA DELL'IMPOSTA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Non puo' il giudice amministrativo, dopo aver accolto l'istanza cautelare, sollevare, nella medesima camera di consiglio, questione di legittimita' costituzionale della norma attributiva alla p.a. del potere su cui si fonda l'atto impugnato, in quanto egli ha ormai esaurito la potesta' decisoria cautelare e non ha ancora potesta' di provvedere in ordine alla successiva fase di merito del giudizio pendente. (Inammissibilita', per irrilevanza, della questione concernente l'art. 2, della tabella allegata al d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito con modifiche nella legge 24 aprile 1989 n. 144, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.). - cfr. S.n. 186/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte