Sentenza 580/1989 (ECLI:IT:COST:1989:580)
Massima numero 15218
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  13/12/1989;  Decisione del  13/12/1989
Deposito del 22/12/1989; Pubblicazione in G. U. 03/01/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 580/89. SANITA' PUBBLICA - MEDICI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PIGNORABILITA' DEI RELATIVI EMOLUMENTI - OMESSA PREVISIONE DI ALCUN LIMITE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Se e' vero che la previsione di limiti alla pignorabilita' dei crediti da lavoro non e' irragionevole in rapporto alla situazione dei lavoratori dipendenti, del tutto differente e' la posizione dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, in quanto questi ultimi possono, al di fuori del rapporto di convenzione, svolgere ulteriore attivita' privata al pari di ogni altro lavoratore autonomo; ne' rileva l'eventualita' che, in via di mero fatto, le prestazioni convenzionate siano tali da assorbire la quasi totalita' della loro attivita' lavorativa. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di incostituzionalita' dell'art. 545 cod. proc. civ., nella parte in cui non estende agli emolumenti dei medici convenzionati i limiti di pignorabilita' ivi indicati).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte