Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Recupero ai fini residenziali dei sottotetti - Condizioni - Possibilità estesa a quelli esistenti alla data del 31 dicembre 2019 - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Difetto di argomentazione - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per la pressoché totale carenza di motivazione sul punto, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lett. a) e b), della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2020, promosse dal Governo in riferimento all'art. 97 Cost., le quali consentono interventi di recupero dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 2019, anziché a quella della data di entrata in vigore della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2011. La sovrapposizione tra le disposizioni impugnate e le normative preesistenti, foriera ad avviso del ricorrente di ambiguità applicative, è soltanto enunciata ma non motivata in alcun modo, non essendo stato chiarito - in particolare - a quali difficoltà applicative l'asserita sovrapposizione delle due discipline regionali dia luogo, e per quali motivi, comunque, una simile situazione - assai diffusa in ogni settore del diritto - possa assurgere addirittura a vizio di illegittimità costituzionale, anziché limitarsi a dar luogo a ordinarie questioni di interpretazione della legge regionale, la cui soluzione, in caso di contenzioso, spetta alla giurisdizione comune.