Ordinanza 582/1989 (ECLI:IT:COST:1989:582)
Massima numero 15575
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  13/12/1989;  Decisione del  13/12/1989
Deposito del 22/12/1989; Pubblicazione in G. U. 03/01/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 582/89. IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE - RETTIFICA DEL VALORE DICHIARATO - BENEFICIO DELLA DEFINIZIONE AUTOMATICA IN BASE ALLA RENDITA CATASTALE - ESCLUSIONE PER GLI ATTI STIPULATI ANTERIORMENTE AL D.L. N. 70 DEL 1988 (CONV. NELLA LEGGE N. 154 DEL 1988) ED AVENTI AD OGGETTO IMMOBILI NON ISCRITTI IN CATASTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il diverso trattamendo tra soggetti che - anteriormente o successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 70 del 1988 (conv. in legge 13 maggio 1988 n. 154) - presentino alla registrazione atti concernenti beni non censiti in catasto, attiene alla inevitabile scelta (non viziata da irrazionalita') del momento temporale da cui decorre ogni innovazione normativa, sicche' anche sotto tale profilo va confermata la manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., della questione di costituzionalita' concernente l'art. 52, comma quarto, d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in quanto comportava l'esclusione del beneficio della non sottoposizione a rettifica del valore per i soggetti che presentano alla registrazione atti concernenti beni non iscritti in catasto. - O. nn. 789/1988, 586/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte