Sentenza 584/1989 (ECLI:IT:COST:1989:584)
Massima numero 15430
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  13/12/1989;  Decisione del  13/12/1989
Deposito del 29/12/1989; Pubblicazione in G. U. 03/01/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 584/89. LIBERTA' PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATO DI CATTURA - ISTANZA DI REVOCA - ORDINANZA DI RIGETTO - APPELLABILITA' DA PARTE DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
La parita' di trattamento fra pubblico ministero ed imputato impone di riconoscere a quest'ultimo il diritto di impugnare il provvedimento che costituisce il puntuale rovescio dell'ordinanza di revoca del mandato di cattura, impugnabile dal p.m.: cosi' realizzandosi il "necessario equilibrio del contraddittorio". Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 263, comma secondo, cod.proc.pen. del 1930 (testo sostituito dall'art. 22, L. 5 agosto 1988 n. 330), nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura. - cfr. S.n. 110/1986; nonche' S.nn. 200/1986, 922/1988, 224/1983, 2/1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte