Sentenza 585/1989 (ECLI:IT:COST:1989:585)
Massima numero 15448
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
13/12/1989; Decisione del
13/12/1989
Deposito del 29/12/1989; Pubblicazione in G. U. 03/01/1990
Massime associate alla pronuncia:
15446
Titolo
SENT. 585/89 B. UFFICI GIUDIZIARI - PIANTA ORGANICA - MODIFICAZIONI - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - ASSERITA LESIONE DEL CRITERIO DELLA PROPORZIONALE ETNICA - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO PER DIFETTO DI INTERESSE.
SENT. 585/89 B. UFFICI GIUDIZIARI - PIANTA ORGANICA - MODIFICAZIONI - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - ASSERITA LESIONE DEL CRITERIO DELLA PROPORZIONALE ETNICA - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO PER DIFETTO DI INTERESSE.
Testo
E' inammissibile, per mancanza di interesse, il conflitto proposto dalla Provincia di Bolzano in relazione al decreto presidenziale che reca modifica alla pianta organica degli uffici giudiziari della stessa provincia. Infatti le modificazioni apportate da tale atto si risolvono tutte in un potenziamento degli uffici, dovuto a scelte non meramente discrezionali, ma strettamente collegate all'attuazione di leggi che hanno reso necessario quell'aumento - in relazione anche all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale -, rimanendo in ogni caso salvaguardato il fondamentale principio della proporzionale etnica il cui rispetto deve essere verificato in sede di copertura dei posti assegnati. (punto 5 diritto) - v. Sent. n. 79 del 1989.
E' inammissibile, per mancanza di interesse, il conflitto proposto dalla Provincia di Bolzano in relazione al decreto presidenziale che reca modifica alla pianta organica degli uffici giudiziari della stessa provincia. Infatti le modificazioni apportate da tale atto si risolvono tutte in un potenziamento degli uffici, dovuto a scelte non meramente discrezionali, ma strettamente collegate all'attuazione di leggi che hanno reso necessario quell'aumento - in relazione anche all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale -, rimanendo in ogni caso salvaguardato il fondamentale principio della proporzionale etnica il cui rispetto deve essere verificato in sede di copertura dei posti assegnati. (punto 5 diritto) - v. Sent. n. 79 del 1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 89
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
Altri parametri e norme interposte