Sentenza 586/1989 (ECLI:IT:COST:1989:586)
Massima numero 15454
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
13/12/1989; Decisione del
13/12/1989
Deposito del 29/12/1989; Pubblicazione in G. U. 03/01/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 586/89. LAVORO (RAPPORTO DI) - SANZIONE DISCIPLINARE IRROGATA DAL DATORE DI LAVORO - IMPUGNAZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE - TERMINE DI DECADENZA - OMESSA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 586/89. LAVORO (RAPPORTO DI) - SANZIONE DISCIPLINARE IRROGATA DAL DATORE DI LAVORO - IMPUGNAZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE - TERMINE DI DECADENZA - OMESSA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Tra il licenziamento (anche se intimato per motivi disciplinari) e le sanzioni disciplinari sussiste una netta distinzione sul piano dei contenuti e degli effetti, in quanto solo il primo impedisce la prosecuzione del rapporto di lavoro, e tale differenza rende razionale la scelta del legislatore di preferire la procedura arbitrale per le controversie relative a sanzioni disciplinari: ferma restando la possibilita' del datore di lavoro di adire il giudice - oltre che in caso di contestazione da parte del lavoratore - anche solo per evitare l'eventuale pregiudizio connesso all'incertezza sulla legittimita' della sanzione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, L. 20 maggio 1970 n. 300, nella parte in cui non prevede alcun termine di decadenza per l'impugnazione in sede giurisdizionale delle sanzioni disciplinari). - sul licenziamento disciplinare, S.nn. 204/1982, 427/1989.
Tra il licenziamento (anche se intimato per motivi disciplinari) e le sanzioni disciplinari sussiste una netta distinzione sul piano dei contenuti e degli effetti, in quanto solo il primo impedisce la prosecuzione del rapporto di lavoro, e tale differenza rende razionale la scelta del legislatore di preferire la procedura arbitrale per le controversie relative a sanzioni disciplinari: ferma restando la possibilita' del datore di lavoro di adire il giudice - oltre che in caso di contestazione da parte del lavoratore - anche solo per evitare l'eventuale pregiudizio connesso all'incertezza sulla legittimita' della sanzione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, L. 20 maggio 1970 n. 300, nella parte in cui non prevede alcun termine di decadenza per l'impugnazione in sede giurisdizionale delle sanzioni disciplinari). - sul licenziamento disciplinare, S.nn. 204/1982, 427/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte